Prorogato al 31 dicembre 2021 l'obbligo dell'origine in etichetta
Per pasta, riso e derivati del pomodoro rimane l’obbligo di dichiarazione d’origine in etichetta. I ministri Bellanova e Patuanelli hanno firmato lo scorso 30 Marzo un decreto ministeriale con il quale prolungano la suddetta disposizione oltre il 1 Aprile 2020, data in cui sarebbe dovuto entrare in vigore il regolamento europeo 775 del 2018.
L’agroalimentare è un settore d’avanguardia in Italia proprio per la sua trasparenza in etichetta , la richiesta rivolta all’Europa è quindi quella di compiere scelte ambiziose, di supportare le aziende fortemente colpite dall’emergenza Covid-19 e quindi di spostare di almeno un anno l’applicazione del regolamento 775.
Che cosa prevede il regolamento UE 775 del 2018?
La prima nozione che è necessario introdurre è quella di ingrediente primario , con il quale si intende la componente che rappresenta più del 50% del prodotto finito.
Il regolamento prevede che l’indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario risulti obbligatoria in etichetta solo quando l’origine o provenienza è diversa dall’origine del prodotto finito. In altre parole, quando è diverso il paese dell’ultima trasformazione sostanziale del prodotto e viene comunicata in etichetta, ad esempio, la dicitura “Made in Italy”.
In concreto, quando il consumatore rischia di essere tratto in inganno sulla provenienza del prodotto a causa di informazioni fuorvianti sull’etichetta è obbligatoria la suddetta indicazione di provenienza.
La richiesta proveniente dall’Italia è quella di estendere l’obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti , a partire da prodotti sui quali si è già sperimentato negli anni come: latte, formaggi, carni trasformate, pasta, riso e derivati del pomodoro.
Vediamo nello specifico quanto necessita di essere segnalato per alcune categorie di prodotto:
GRANO DURO PER PASTA
In etichetta sono obbligatorie le seguenti diciture:
- Paese di coltivazione del grano
- Paese di molitura del grano, ovvero dove è stato macinato Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi Ue, Paesi Non Ue, Paesi Ue e Non Uw;
- Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi Ue e/o non Ue".
RISO
Sull’etichetta è previsto che siano indicati:
- Paese di coltivazione del riso;
- Paese di lavorazione;
- Paese di confezionamento. Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura "Origine del riso: Italia".
POMODORO
Le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono continuare ad avere obbligatoriamente:
- Paese di coltivazione del pomodoro;
- Paese di trasformazione del pomodoro. Anche in questo caso se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del pomodoro: Italia".
Le origini devono essere esposte in etichetta in una posizione ben visibile e visiva in modo che possano essere lette e comprese da tutti.
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